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Tasse di soggiorno

Il pagamento della tassa di soggiorno è richiesto fino ad un massimo di 4 notti consecutive.

ART.5 ESENZIONI

  • i minori fino al compimento del 12° anno di eta’
  • invalidi con totale e permanente inabilita’ al 100% di cui all’art 3 comma 3 della L.104/92
  • i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorita’ pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza
  • gli studenti universitari che partecipano a scambi culturali e studenti universitari  fuori sede
  • gli sposi in viaggio di nozze che esibiscano idonea documentazione
  • i soggetti che hanno stipulato contratti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento
  • gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici
  • gli atleti tesserati
  • volontari della protezione civile
  • gli appartenenti a forze di polizia statali e locali ,vigili del fuoco che soggiornano per motivi di servizio
  • i soggetti ospitati a titolo gratuito al fine di promuovere strutture ricettive

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